Art. 4

In vigore dal 16 lug 1948
Per il personale di cui al precedente che, dopo il licenziamento, sia stato riassunto alle condizioni del contratto di lavoro privato in base all', ultimo comma, del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, ovvero in qualità di operaio temporaneo, il periodo da esso trascorso in servizio non di ruolo, anche se in modo non continuativo, è computato utile per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, fino a raggiungere, con i precedenti servizi utili a pensione, il limite massimo di 25 anni di servizio utile. La disposizione del comma precedente non si applica a coloro che dopo la riassunzione alle condizioni del contratto di lavoro privato o in qualità di operaio temporaneo si siano licenziati volontariamente o siano stati licenziati per assenze arbitrarie o per motivi penali, ovvero siano stati espulsi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;809#art-4

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