Art. 3
In vigore dal 17 dic 1964
Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto altro impiego alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici.
Note all'articolo
- La L. 2 novembre 1964, n. 1234 ha disposto (con l'art. 1) che a modifica di quanto disposto dal presente articolo, e' concesso ai lavoratori di cui allo stesso, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza, il trattamento di quiescenza secondo le norme dell'art. 1, primo comma, del presente decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;809#art-3