Art. 6
In vigore dal 16 lug 1948
La riliquidazione del trattamento di quiescenza concessa dai precedenti sarà effettuata sulla base delle paghe effettivamente corrisposte nell'ultimo triennio di servizio non di ruolo e secondo le norme sulle pensioni vigenti per i salariati statali alla data di cessazione dal servizio stesso.
Il predetto trattamento di quiescenza ha decorrenza dalla data di cessazione dal servizio per il personale che presti tuttora servizio, e dalla data di presentazione della domanda per quello che sia già cessato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;809#art-6