Art. 2
In vigore dal 16 lug 1948
A coloro i quali hanno diritto al trattamento previsto dal primo comma del precedente , e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora raggiunto i limiti ivi indicati per il collocamento a riposo, è corrisposta la retribuzione che competerebbe loro se fossero tuttora in servizio escluso ogni altro assegno, anche di carovita, per il periodo di sei mesi anteriore alla data predetta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;809#art-2