Art. 8

In vigore dal 1 mag 1948
Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto d'impiego, nonché al personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato. Esse non si applicano, inoltre, per la istituzione di ruoli speciali transitori in corrispondenza ai ruoli organici delle magistrature ordinaria ed amministrativa degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale di gruppo A dell'Amministrazione degli affari esteri, del personale sanitario di gruppo A e del personale insegnante non previsto dal comma primo dell'. Con successiva legge saranno emanate le norme integrative e di attuazione di quelle contenute nei precedenti articoli e, in quanto occorrano, le norme di adeguamento agli ordinamenti speciali, compresi quelli degli organi dello Stato con personalità giuridica. Restano ferme le disposizioni di carattere transitorio ed eccezionale che regolano le assunzioni in determinati ruoli organici di singole Amministrazioni dello stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-8

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