Art. 13

In vigore dal 1 mag 1948
Un terzo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi A, B e C, esclusi quelli di cui al precedente , comma primo, sono conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio. Per i ruoli organici di gruppo C, il concorso di cui al precedente comma può essere effettuato per titoli anziché per esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 7 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 120. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-13

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