Art. 10
In vigore dal 13 lug 1949
I dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono, entro un anno dalla data del presente decreto, qualunque sia la loro anzianità di servizio, chiedere il collocamento a riposo.
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta.
Note all'articolo
- La L. 12 luglio 1949, n. 386 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949". Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "L'aumento di cinque anni, previsto dal secondo comma dell'art. 10 del predetto decreto, e' elevato di due anni per coloro che hanno la qualifica di combattente o partigiano combattente".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-10