Art. 12
In vigore dal 11 dic 1949
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentano l'assunzione di personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nel territorio della Repubblica salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell' della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-12