Art. 6
In vigore dal 1 mag 1948
Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale subalterno sono conferiti al personale dei ruoli speciali, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, per operosità, diligenza e condotta lodevoli.
Con le modalità previste nel precedente comma e conferito al personale dei ruoli speciali di gruppo C un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di gruppo C.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-6