Art. 2

In vigore dal 1 mag 1948
Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in altro ruolo speciale, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra Amministrazione statale. La stessa norma si osserva per i casi previsti dal primo comma del successivo . Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può prescindere dal titolo di studio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-2

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