Art. 3
In vigore dal 1 mag 1948
Il collocamento nei ruoli speciali è disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione alla categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del presente decreto. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall' del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni.
Esso ha effetto dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-3