Art. 3

In vigore dal 1 mag 1948
Il collocamento nei ruoli speciali è disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione alla categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del presente decreto. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall' del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Esso ha effetto dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo