Art. 8

In vigore dal 13 apr 1948
Fino al 31 dicembre 1951 è esente dall'imposta generale sull'entrata l'acquisto: 1) dei materiali impiegati per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione degli stabilimenti della zona industriale, effettuato dal proprietario degli stabilimenti stessi o dall'appaltatore, nel caso che i lavori, siano eseguiti in appalto; 2) dei macchinari destinati all'installazione permanente negli stabilimenti predetti, effettuata dalle persone di cui al n. 1).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242#art-8

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