Art. 13
In vigore dal 13 apr 1948
Le disposizioni degli a 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, non si applicano alla costruzione e all'attuazione di nuovi stabilimenti industriali nella zona apuana, alla costruzione, alla riattivazione, alla trasformazione e all'ampliamento degli stabilimenti nella zona stessa.
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