Art. 2

In vigore dal 5 mag 1968
Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale: a) per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli impieghi ordinari; b) per l'apprestamento di servizi e di infrastrutture; c) per la realizzazione di istituzioni di protezione sociale. Il consorzio può chiedere l'espropriazione per pubblica utilità delle aree edificabili, e dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che alla data in cui entrerà in vigore il presente decreto siano da oltre tre mesi non utilizzate o rimasti inattivi nonché dei fabbricati e impianti industriali oggi esistenti che, successivamente alla data predetta, rimangano inutilizzati o inattivi per oltre sei mesi, per causa imputabile al proprietario o all'imprenditore. L'espropriazione è chiesta dal consorzio previa deliberazione del Consiglio del consorzio. Sono esclusi dalla espropriazione i beni appartenenti al Demanio dello Stato.

Note all'articolo

  • La L. 21 luglio 1950, n. 818 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine di tre mesi previsto nel primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, decorre dall'entrata in vigore della presente legge."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242#art-2

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