Art. 11
In vigore dal 13 apr 1948
L' del regio decreto-legge 24 luglio 1938, numero 1266, richiamato in vigore con l' del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, e modificato come segue:
"L'energia elettrica occorrente negli stabilimenti della zona industriale è fornita dalle Ferrovie dello Stato fino ad una potenza di 24.000 kw.
Il massimo predetto sarà aumentato a 28.000 kw. entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e a 32.000 kw. entro l'anno successivo a tale data.
L'obbligo delle Ferrovie dello Stato cessa il 31 dicembre 1956".
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