Art. 12

In vigore dal 13 apr 1948
L'agevolazione ferroviaria prevista dall' del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, richiamato in vigore con l' del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, ha effetto fino al 31 dicembre 1956. Tuttavia, per le spedizioni percorrenti fino a 260 km., la distanza tassabile normale è diminuita della metà, e per quelle percorrenti oltre i 260 km., di 130 km.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242#art-12

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