Art. 10

In vigore dal 13 apr 1948
L' del decreto legislativo luogotenenziale 3 aprile 1947, n. 372, è sostituito dalle seguenti disposizioni: "Alle spese di funzionamento degli uffici del consorzio si provvede mediante: 1) un contributo annuo a carico di ogni impresa ammessa ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale sulla base dell'imposta camerale accertata o accettabile; 2) un contributo a carico degli enti consorziati, sulla base dell'importo dei contributi ad essi dovuti. Le aliquote dei contributi sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per le finanze, su proposta del Consiglio del consorzio. L'accertamento a carico degli obbligati è fatto dal Consiglio. Entro trenta giorni dalla sua notifica è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio. Se non sia stato fatto ricorso o se il ricorso è stato respinto, il contributo è riscosso con la procedura e privilegi stabiliti per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'ingiunzione è emessa dal presidente del consorzio".
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