Art. 3
In vigore dal 13 apr 1948
Nella stima degli stabilimenti da espropriare si procederà secondo i criteri indicati nei commi seguenti.
I terreni sono stimati ad valore venale che essi hanno al tempo della espropriazione, astrazione fatta dalla loro destinazione industriale e senza tener conto di qualsiasi incremento di valore che siasi verificato o che possa verificarsi, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche costruite e progettate nella città di Massa, Carrara e Montignoso e in particolare della creazione della zona industriale.
Il muro di cinta, gli edifici ad uso di abitazione ed ufficio e i fabbricati ad uso industriale e le relative pertinenze sono stimati per il valore di ricostruzione, secondo il presto corrente sul mercato al tempo della domanda di espropriazione.
Dal valore così determinato è detratto il costo delle riparazioni da eseguire per rimettere gli immobili nello stato in cui si trovavano prima delle distruzioni causate dagli eventi bellici.
All'importo determinato secondo le disposizioni dei due commi precedenti è applicato un coefficiente di svalutazione variabile tra il 50 e il 75 per cento, a seconda del maggiore o minore grado di utilizzazione di cui il complesso da espropriare è suscettibile.
Per la risoluzione dei contratti di locazione cagionati dalle espropriazioni nè il locante, nè il locatario hanno diritto ad indennità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-31;242#art-3