Art. 8

In vigore dal 8 apr 1948
I Vice avvocati generali dello Stato coadiuvano l'Avvocato generale dello Stato nelle attribuzioni da lui per ciascuno di essi stabilite. Il Vice avvocato generale più anziano sostituisce l'Avvocato generale in caso di impedimento o di assenza. Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste l'Avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni e sovraintende alla trattazione degli affari amministrativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155#art-8

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