Art. 11

In vigore dal 8 apr 1948
Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'Avvocato generale dello Stato. Resta ferma la competenza della Ragioneria, centrale del Ministero del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155#art-11

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