Art. 6
In vigore dal 8 apr 1948
Gli avvocati e i procuratori dello Stato che abbiano riportata una sanzione disciplinare, non possono conseguire promozioni se non sia trascorso un quinquennio dalla data, in cui fu commessa l'infrazione disciplinare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155#art-6