Art. 5

In vigore dal 8 apr 1948
Le promozioni a sostituto procuratore capo e a procuratore capo sono fatte esclusivamente a scelta. Prima di procedere agli scrutini per le promozioni da conferirsi a scelta, tanto nel ruolo degli avvocati che in quello dei procuratori, la Commissione del personale può deliberare che vengano invitati gli scrutinandi ad esibire, entro un congruo termine, dieci lavori di consulenza e difensivi redatti nell'ultimo anno. Ciascun componente della Commissione del personale dispone di dieci punti. La somma dei punti attribuiti a ciascun scrutinando ne determina la classificazione. A parità di punti hanno preferenze gli scrutinandi appartenenti alle seguenti categorie, nell'ordine in cui sono indicate: 1) decorati al valor militare; 2) mutilati od invalidi di guerra; 3) feriti in combattimento; 4) decorati della croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra; 5) combattenti; 6) i più anziani nel grado. In esito alla classificazione di tutti gli scrutinati la Commissione forma la graduatoria e dichiara promovibili i primi classificati entro il numero dei posti da attribuirsi a scelta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155#art-5

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