Art. 3
In vigore dal 8 apr 1948
I concorsi per l'assunzione nel ruoli dell'Avvocatura, dello Stato o per le promozioni da conferirsi mediante esame di concorso sono banditi dall'Avvocato generale dello Stato, il quale provvede, altresì, a nominare i componenti ed i segretari delle Commissioni esaminatrici, a norma degli articoli 15 e 16 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, ad approvare le graduatorie ed a decidere, con provvedimenti definitivi, sul reclami proposti avverso di esse.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155#art-3