Art. 9

In vigore dal 24 apr 1979
Per i vice avvocati, per i sostituti avvocati o per i procuratori dello Stato è compilato entro il mese di gennaio di ciascun anno un rapporto informativo, dal quale deve risultare la condotta, desunta dall'osservanza, delle norme disciplinari, dalle doti morali, dal carattere, dall'adempimento dei doveri di ufficio e dalla stima goduta in ufficio e negli ambienti giudiziari e forensi; la capacità e cultura generale e professionale; l'operosità e il rendimento; lo spirito di iniziativa; l'attitudine agli uffici direttivi; il numero di affari consultivi e contenziosi trattati nell'anno, con l'indicazione delle materie a cui si riferiscono. Il rapporto informativo è redatto dall'Avvocato distrettuale dello Stato per il personale appartenente alle singole sedi distrettuali, e dal Vice avvocato generale più anziano per quello appartenente all'Avvocatura generale dello Stato. Per gli avvocati e procuratori trasferiti nel corso dell'anno devono essere redatti distinti rapporti informativi da ciascun capo ufficio.

Note all'articolo

  • La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 3, ultimo comma) che "E' soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155." La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 36) che la presente modifica ha effetto dal 10 gennaio 1979.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155#art-9

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