Art. 5

In vigore dal 24 feb 1948
Chiunque, al fine di ottenere la certificazione, fa dichiarazioni false o reticenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a colui che ometta nella richiesta le indicazioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55#art-5

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