Art. 7

In vigore dal 24 feb 1948
L'Ufficio italiano dei cambi, all'atto del pagamento, agli aventi diritto, del corrispettivo delle cessioni da effettuarsi in dipendenza del presente decreto, percepirà, a carico del richiedente, la certificazione: per i pagamenti fino a L. 50.000 una provvigione dell'uno per cento; per i pagamenti fino a L. 100.000 una provvigione di L. 500, ed il zero cinquanta per cento sulle somme oltre le L. 50.000; per i pagamenti oltre L. 100.000 una provvigione di L. 750 ed il zero venticinque per cento sulle somme oltre le L. 100.000 a titolo di rimborso delle spese per l'istruttoria delle singole domande e per il funzionamento della Commissione di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55#art-7

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