Art. 2
In vigore dal 24 feb 1948
Per i crediti verso l'estero ed i titoli esteri ed italiani emessi all'estero, ancorchè risultino acquisiti posteriormente alla entrata in vigore del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, la certificazione di cui al precedente articolo è subordinata all'impegno irrevocabile di cedere e trasferire detti crediti o titoli all'Ufficio italiano dei cambi, fatta eccezione per quelli indicati nell' del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, indipendentemente dalla data della loro acquisizione.
Per i beni immobili il rilascio della certificazione, di cui al precedente , è subordinato all'obbligo della cessione di un quantitativo di dollari U.S.A. pari al venticinque per cento del valore degli immobili stessi.
Detto valore sarà determinato dalla Commissione di cui al successivo , tenendo presente il valore fissato all'atto del blocco o sequestro dei beni nonché il reddito di essi. La Commissione stabilisce altresì il termine entro il quale deve essere effettuata la cessione dell'anzidettà percentuale in dollari U.S.A.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo, non si applicano ai cittadini stranieri residenti in Italia.
La certificazione relativa al mobilio e ad altri oggetti d'uso non è subordinata ad alcun obbligo di cessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55#art-2