Art. 3

In vigore dal 5 mar 1948
Sulle domande di certificazione decide una Commissione composta come segue: di un presidente scelto dal Ministro per il tesoro tra i funzionari o magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al quarto; ...; di un rappresentante del Ministero dell'interno; di un rappresentante del Ministero del tesoro; di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; di un rappresentante del Ministero degli affari esteri; di un rappresentante del Ministero di grazia o giustizia; di un rappresentante della Banca d'Italia; di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi. Per ciascuno dei membri suddetti verrà nominato un supplente. La Commissione è costituita con decreto del Ministro per il tesoro ed al servizio di segreteria di essa provvede la Direzione generale del tesoro, anche con funzionari della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55#art-3

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