Art. 3
In vigore dal 5 mar 1948
Sulle domande di certificazione decide una Commissione composta come segue:
di un presidente scelto dal Ministro per il tesoro tra i funzionari o magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al quarto;
...;
di un rappresentante del Ministero dell'interno;
di un rappresentante del Ministero del tesoro;
di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
di un rappresentante del Ministero di grazia o giustizia;
di un rappresentante della Banca d'Italia;
di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.
Per ciascuno dei membri suddetti verrà nominato un supplente.
La Commissione è costituita con decreto del Ministro per il tesoro ed al servizio di segreteria di essa provvede la Direzione generale del tesoro, anche con funzionari della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55#art-3