Art. 1
In vigore dal 24 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 20 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il commercio con l'estero, per l'interno per la grazia e giustizia;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:
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Ai fini di ottenere la disponibilità dei beni bloccati o comunque sequestrati in dipendenza delle disposizioni a suo tempo emanate dal Governo degli U.S.A., i cittadini e le persone giuridiche italiane, aventi in Italia, rispettivamente, la residenza o la sede e che siano proprietari di tali beni, debbono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, chiedere al Ministero del tesoro, per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, che curerà l'istruttoria delle singole domande, il rilascio delle certificazioni sull'appartenenza dei beni stessi, necessarie per lo sblocco di essi.
La disposizione del comma precedente si applica anche ai cittadini ed alle persone giuridiche italiane, proprietari dei beni ivi previsti e che li abbiano intestati ad interposte persone nonché ai cittadini stranieri che abbiano la residenza in Italia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55#art-1