Art. 9

In vigore dal 24 feb 1948
Gli apolidi residenti in Italia, sono parificati ai cittadini italiani, ivi residenti, agli effetti del presente decreto e ad ogni altro effetto previsto nelle disposizioni vigenti in materia valutaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo