Titolo II

Art. 7

In vigore dal 29 feb 1948
L' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente: "Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai Conservatori, eccedente le L. 120.000, al netto delle spese d'ufficio, è dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale: del 10 per cento sulle successive lire 60.000; del 20 per cento da oltre lire 60.000 a lire 120.000; del 30 per cento da oltre lire 120.000 a lire 180.000; del 40 per cento da oltre lire 180.000 a lire 240.000; del 50 per cento oltre lire 240.000. Agli effetti della determinazione del diritto erariale l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, è stabilito con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-7

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