Art. 4
In vigore dal 29 feb 1948
La Sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello "Schedario generale dei titoli azionari" è tenuta a rilasciare ricevuta ai richiedenti dei diritti riscossi a norma del titolo VI della tabella, allegato A, annotandone l'importo in apposito registro.
L'ammontare dei diritti deve essere versato mensilmente sul conto corrente postale di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-4