Art. 3

In vigore dal 29 feb 1948
Le visure, le copie, i certificati e gli estratti indicati nel titolo VI della tabella allegato A, potranno essere richiesti: a) dal titolare delle azioni; b) dal detentore del titolo che abbia provveduto alla intestazione del medesimo a proprio nome; c) dal rappresentante legale di società azionarie per quanto riguarda i titoli della società rappresentata; d) dagli eredi del titolare delle azioni; e) da chi sia autorizzato per legge o per procura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-3

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