Art. 3
In vigore dal 29 feb 1948
Le visure, le copie, i certificati e gli estratti indicati nel titolo VI della tabella allegato A, potranno essere richiesti:
a) dal titolare delle azioni;
b) dal detentore del titolo che abbia provveduto alla intestazione del medesimo a proprio nome;
c) dal rappresentante legale di società azionarie per quanto riguarda i titoli della società rappresentata;
d) dagli eredi del titolare delle azioni;
e) da chi sia autorizzato per legge o per procura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-3