Art. 5
In vigore dal 29 feb 1948
Il primo comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, è sostituito dal seguente:
"Il diritto di riscontro sulle quietanze indicato al titolo V della tabella prevista dall' è riscosso dagli esattori e l'ammontare di esso, afferente a tutti i tributi pagati fino all'ultimo giorno di ciascun mese pari, è versato non oltre il giorno 8 del mese successivo sullo stesso conto corrente postale, al quale affiniscono i compensi disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378 e dal presente decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-5