Titolo III
Art. 10
In vigore dal 29 feb 1948
I diritti di cui ai titoli I e III dell'allegata tabella E sono liquidati e riscossi sui documenti medesimi ai quali si riferiscono e, quando ciò non sia possibile, con separate bollette di quietanza rilasciate dagli uffici doganali.
I diritti di cui al titolo II dell'allegata tabella E sono riscossi con versamenti fatti direttamente dagli interessati su appositi conti correnti postali che verranno aperti a favore degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione. Per i diritti fissi, di cui al n. 1 del titolo medesimo, si potrà successivamente adottare il sistema dell'applicazione di marche valori sui documenti cui si riferiscono.
Il diritto dovuto sulle bollette di legittimazione rilasciate da uffici diversi da quelli delle imposte di fabbricazione è riscosso dagli uffici che hanno emesso le bollette e devoluto totalmente a loro favore, facendone menzione sulle relative bollette (matrici e figlie).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-10