Art. 2
In vigore dal 29 feb 1948
La sezione centrale per la formazione e per la conservazione dello "Schedario generale dei titoli azionari" è autorizzata a percepire i diritti stabiliti nel titolo VI della tabella allegato A.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-28;76#art-2