Art. 9

In vigore dal 7 mar 1948
Alla riscossione dei sovraprezzi, delle quote di prezzo o delle contribuzioni dovute alle casse o ai fondi, e non versate nei termini previsti, provvede l'Intendenza di finanza secondo le disposizioni del citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-9

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Art. 9 Disciplina delle casse conguaglio prezzi. — Testo vigente | Portale Normativo