Art. 6

In vigore dal 7 mar 1948
Il Ministero del tesoro e le Amministrazioni che hanno imposto i sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni possono eseguire, con i mezzi più idonei i necessari controlli presso coloro che sono tenuti al pagamento dei cennati sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni ed hanno facoltà di richiedere ogni elemento che occorra per l'esercizio della vigilanza sull'adempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento istitutivo delle casse o dei fondi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo