Art. 11

In vigore dal 2 dic 1971
La trasformazione, la soppressione e la liquidazione delle casse o dei fondi di cui all', sono disposte dai Ministeri interessati sentita la Commissione citata nel secondo comma dell'. Il liquidatore o i liquidatori sono nominati dal Ministero del tesoro che, ove lo ritenga opportuno, può affidare la liquidazione all'Intendenza di finanza. Nel caso di soppressione delle casse o dei fondi, le attività residue sono distribuite agli aventi diritto in proporzione dei crediti di ciascuno, osservate, ove non sia possibile la soddisfazione integrale di essi, le disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa. Le attività nette residue che risultano dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono devolute allo Stato. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 OTTOBRE 1971, N. 914.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-11

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Art. 11 Disciplina delle casse conguaglio prezzi. — Testo vigente | Portale Normativo