Art. 12

In vigore dal 7 mar 1948
Rimane ferma la destinazione già disposta dall'autorità statale per i residui delle gestioni chiuse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, semprechè a tale data i provvedimenti relativi siano stati eseguiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-12

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