Art. 13
In vigore dal 7 mar 1948
Qualsiasi disposizione che contrasti con le norme del presente decreto è abrogata.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - PELLA - TREMELLONI - MERZAGORA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 177. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-13