Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 7 mar 1948
Qualsiasi disposizione che contrasti con le norme del presente decreto è abrogata. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - PELLA - TREMELLONI - MERZAGORA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 177. - FRASCA
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