Art. 5

In vigore dal 7 mar 1948
I rendiconti previsti negli articoli precedenti sono approvati, d'intesa, con l'autorità che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione, dall'Intendenza di finanza, ovvero per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, dal Ministero del tesoro. Ai fini della approvazione dei rendiconti di cui al suindicato comma dovrà in ogni caso essere preventivamente sentita la Commissione istituita con l' del decreto Ministeriale 20 ottobre 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1946, n. 1, organo consultivo delle Amministrazioni interessate per tutto quanto concerne la materia delle casse o dei fondi di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-5

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