Art. 3
In vigore dal 7 mar 1948
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale i Comitato di gestione della cassa o del fondo deve rendere il conto della sua gestione all'autorità che ha istituito il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione ed alla Intendenza di finanza e, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, al Ministero del tesoro, e deve riferire sulle operazioni compiute e sulla situazione finanziaria o patrimoniale.
Il Comitato predetto dovrà unire una relazione del revisore o del Collegio dei revisori.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-3