Art. 2
In vigore dal 7 mar 1948
Le casse e i fondi di cui si renda necessaria la costituzione sono istituiti d'intesa col Ministero del tesoro ed hanno gestione autonoma a mezza di apposito Comitato di gestione.
Il predetto Comitato di gestione è composto di regola di non più di cinque membri ed è nominato o sostituito dall'autorità che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione o dall'Amministrazione da esso delegata, d'intesa con l'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, d'intesa con il Ministero del tesoro.
Per ogni cassa o fonda è nominato inoltre un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del tesoro, ovvero - quando se ne presenti l'opportunità - un collegio di revisori composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, in rappresentanza del Tesoro e gli altri due in rappresentanza delle Amministrazioni statali prevalentemente interessate.
I revisori di cui al precedente comma esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le particolarità dell'ordinamento e del funzionamento delle casse e dei fondi.
Gli organi di gestione e di revisione che - per le casse ed i fondi esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto - non risultino costituiti secondo le disposizioni anzidette, devono essere uniformati alle stesse a cura dell'Amministrazione che ha istituito i singoli fondi o casse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-26;98#art-2