Art. 4

In vigore dal 11 mar 1948
Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria che usufruiscano della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1947 è corrisposta, oltre all'indennità relativa al periodo predetto uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennità e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennità di caropane.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108#art-4

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