Art. 2
In vigore dal 11 mar 1948
Il pacco di cui al precedente articolo sarà ritirato presso gli organi di distribuzione non oltre il 15 gennaio 1948, con le modalità che saranno stabilite d'intesa fra l'Alto Commissariato per l'alimentazione e l'istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108#art-2