Art. 2

In vigore dal 11 mar 1948
Il pacco di cui al precedente articolo sarà ritirato presso gli organi di distribuzione non oltre il 15 gennaio 1948, con le modalità che saranno stabilite d'intesa fra l'Alto Commissariato per l'alimentazione e l'istituto nazionale della previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108#art-2

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Art. 2 Concessione di un pacco viveri ai pensionati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati. — Testo vigente | Portale Normativo