Art. 7
In vigore dal 11 mar 1948
È autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'istituto nazionale della previdenza sociale dei fondi necessari alla copertura degli oneri che, per effetto del presente decreto, deriveranno alle gestioni affidata all'istituto predetto fino all'importo di due miliardi di lire.
Al recupero da parte dello Stato delle somme anticipate ai sensi dell'autorizzazione contenuta nel comma precedente, sarà provveduto in un'unica soluzione in sede di pagamento della prima rata del contributo statale dovuto per l'esercizio 1948-49 al fondo di solidarietà sociale a norma dell' del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti.
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