Art. 5
In vigore dal 11 mar 1948
Ai disoccupati che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre 1947 si trovano in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373, anche per un solo giorno, è corrisposto unitamente al sussidio uno speciale assegno, pari a sei giorni del sussidio medesimo nella misura prevista dal decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa l'indennità di caropane.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108#art-5