Art. 6

In vigore dal 11 mar 1948
Gli oneri derivanti dalle concessioni di cui ai precedenti articoli sono a carico: a) del fondo di solidarietà sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, per quanto riguarda la spesa relativa al pacco viveri ai pensionati per l'invalidità, vecchiaia e superstiti; b) della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e di quella degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, per quanto riguarda l'assegno speciale ai lavoratori disoccupati di cui agli del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108#art-6

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